giovedì, gennaio 28, 2010

R.D.L. 15 novembre 1938, n. 1779

...difesa della razza nella scuola italiana

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Articolo 1.

A qualsiasi ufficio od impiego nelle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, frequentate da alunni italiani, non possono essere ammesse persone di razza ebraica, anche se siano state comprese in graduatorie di concorsi anteriormente al presente decreto; nè possono essere ammesse al conseguimento dell'abilitazione alla libera docenza. Agli uffici ed impieghi anzidetti sono equiparati quelli relativi agli istituti di educazione, pubblici e privati, per alunni italiani, e quelli per la vigilanza nelle scuole elementari.
Articolo 2.

Delle Accademie, degli Istituti e delle Associazioni di scienze, lettere ed arti non possono far parte persone di razza ebraica.
Articolo 3.

Alle scuole di ogni ordine e grado, pubbliche o private, frequentate da alunni italiani, non possono essere iscritti alunni di razza ebraica. È tuttavia consentita l'iscrizione degli alunni di razza ebraica che professino la religione cattolica nelle scuole elementari e medie dipendenti dalle Autorità ecclesiastiche.
Articolo 4.

Nelle scuole d'istruzione media frequentate da alunni italiani è vietata l adozione di libri di testo di autori di razza ebraica. Il divieto si estende anche ai libri che siano frutto della collaborazione di più autori, uno dei quali sia di razza ebraica; nonché alle opere che siano commentate o rivedute da persone di razza ebraica.
Articolo 5.

Per i fanciulli di razza ebraica sono istituite, a spese dello Stato, speciali sezioni di scuola elementare nelle località in cui il numero di essi non sia inferiore a dieci. Le comunità israelitiche possono aprire, con l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale, scuole elementari con effetti legali per fanciulli di razza ebraica, e mantenere quelle all'uopo esistenti. Per gli scrutini e per gli esami nelle dette scuole il Regio provveditore agli studi nomina un commissario. Nelle scuole elementari di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica; i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole frequentate da alunni italiani, eccettuato l'insegnamento della religione cattolica; i libri di testo saranno quelli di Stato, con opportuni adattamenti, approvati dal Ministro per l'educazione nazionale, dovendo la spesa per tali adattamenti gravare sulle comunità israelitiche.
Articolo 6.

Scuole d'istruzione media per alunni di razza ebraica potranno essere istituiti dalle comunità israelitiche o da persone di razza ebraica. Dovranno all'uopo osservarsi le disposizioni relative all'istituzione di scuole private. Alle scuole stesse potrà essere concesso il beneficio del valore legale degli studi e degli esami à sensi dell'art.15 del R. decreto-legge 3 giugno 1938-XVI n.928, quando abbiano ottenuto di far parte in qualità di associate dell'Ente nazionale per l'insegnamento medio: in tal caso i programmi di studio saranno quelli stessi stabiliti per le scuole corrispondenti frequentate da alunni italiani, eccettuati gli insegnamenti della religione e della cultura militare. Nelle scuole d'istruzione media di cui al presente articolo il personale potrà essere di razza ebraica e potranno essere adottati libri di testo di autori di razza ebraica.
Articolo 7.

Per le persone di razza ebraica l'abilitazione a impartire l'insegnamento medio riguarda esclusivamente gli alunni di razza ebraica.
Articolo 8.

Dalla data di entrata in vigore del presente decreto il personale di razza ebraica appartenente ai ruoli per gli uffici e gli impieghi di cui al precedente art.1 è dispensato dal servizio, ed ammesso a far valere i titoli per l'eventuale trattamento di quiescenza ai sensi delle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Al personale stesso per il periodo di sospensione di cui all'art.3 del R. decreto legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, vengono integralmente corrisposti i normali emolumenti spettanti ai funzionari in servizio. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i liberi docenti di razza ebraica decadono dall'abilitazione.
Articolo 9.

Per l'insegnamento nelle scuole elementari e medie per alunni di razza ebraica saranno preferiti gl'insegnanti dispensati dal servizio a cui dal Ministro per l'interno siano state riconosciute le benemerenze individuali o famigliari previste dalle disposizioni generali per la difesa della razza italiana. Ai fini del presente articolo sono equiparati al personale insegnante i presidi e direttori delle scuole pubbliche e private e il personale di vigilanza nelle scuole elementari.
Articolo 10.

In deroga al precedente art. 3 possono essere ammessi in via transitoria a proseguire gli studi universitari studenti di razza ebraica già iscritti nei passati anni accademici a Università o Istituti superiori del Regno. La stessa disposizione si applica agli studenti iscritti ai corsi superiori e di perfezionamento per i diplomati nei Regi conservatori, alle Regie accademie di belle arti e ai corsi della Regia accademia d'arte drammatica in Roma, per accedere ai quali occorre un titolo di studi medi di secondo grado o un titolo equipollente. Il presente articolo si applica anche agli studenti stranieri, in deroga alle disposizioni che vietano agli ebrei stranieri di fissare stabile dimora nel Regno.
Articolo 11.

Per l'anno accademico 1938-39 la decorrenza dei trasferimenti e delle nuove nomine dei professori universitari potrà essere protratta al 1í gennaio 1939-XVII. Le modificazioni agli statuti delle Università e degl'Istituti d'istruzione superiore avranno vigore per l'anno accademico 1938-39, anche se disposte con Regi decreti di data posteriore al 29 ottobre 1938-XVII.
Articolo 12.

I Regi decreti-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1390, e 23 settembre 1938-XVI, n.1630, sono abrogati. è altresì abrogata la disposizione di cui all'art.3 del Regio decretolegge 20 giugno 1935-XIII, n.1071.
Articolo 13.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

ORDINIAMO

che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 novembre 1938 - XVII

Vittorio Emanuele, Mussolini, Bottai, Di Revel

(tratto da wikipedia)

4 commenti:

Aliza ha detto...

cara Trillina stai facendo una serie di post importantissimi. E' evidente che questo problema del razzismo non è per niente superato. C'è temo, molta ipocrisia in questi Giorni della Memoria se assieme non c'è un presente di tolleranza e fratellanza.
In questi giorni sono a letto con l'influenza perciò ieri ho seguito quasi tutta la programmazione della TV sull'Olocausto. Sia i vari films che
i dibattiti non mi hanno emozionata li ho trovati prevedibili.
L'unica cosa questa mattina ho sentito un'intervista di Wiesel che diceva che sono stati fatti molti passi con la Chiesa Cattolica, già all'epoca di Giovanni XXIII unico errore non aver invitato a quel tavolo i Mussulmani. Mi fa tristezza pensare alla pace come ad un bene lontano e non alla nostra portata
Ti saluto A

Valentina ha detto...

Ieri sera abbiamo visto "Il bambino con il pigiama a righe". Un modo perfetto per onorare la giornata di ieri. Se avete occasione, guardatelo!

Bacetti

Anna-Marina ha detto...

COMPLIMENTI!Vorrei però aggiungere una riflessione:non si può parlare di ebrei solo in questi giorni di gennaio e per tutto l'anno cercare una soluzione per cacciare, più o meno elegantemente, gli extracomunitari che danno "fastidio" con le borse, con le rose, con la loro presenza in autobus, in quei posti di lavoro più umili(rifiutati dagli Italiani per razza).E a proposito di scuola:l'anno scorso si parlava di classi ponte, quest'anno il ministro parla di percentuali di presenza perchè gli stranieri non siano ghettizzati,....ma abbiamo cambiato ministro e non me ne sono accorta?

trillina ha detto...

@ Aliza e Mammamarina: avete ragione,ogni anno si fa un gran parlare di ebrei, razza, razzismo... e poi si torna al quotidiano con quei piccoli gesti di insofferenza che tanto possono ferire gli "stranieri". Mi auguro che tutti si ravvedano e mettano in pratica almeno uno dei principi evangelici: "Non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te."